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24/10/2010 - La «Legge Sicurezza» n. 94 del 15/07/2009 all’art. 3 autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo solo previa iscrizione in un apposito elenco prefettizio, con il Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 sono stati invece determinati anche i requisiti per l’iscrizione.
Il suindicato Decreto prevede che in ogni Prefettura venga approntato un albo del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e che provveda ogni due anni alla revisione degli elenchi al fine di verificare il permanere dei requisiti, da parte degli iscritti, fra cui aver frequentato e superato un corso di formazione.
La domanda di iscrizione, da inoltrare al Prefetto, potrà essere presentata direttamente dal gestore del locale e, per essere accolta, l’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimeto dovrà avere i seguenti requisiti:
- Essere maggiorenni
- Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool o stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche
- Non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti colposi
- Non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione quali il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni né essere stato aderente a movimenti, gruppi o organizzazioni che hanno tra i propri fini l’incitamento all’odio e alla discriminazione razziale
- Diploma di scuola media inferiore
- Superamento di appositi corsi di formazione
Il superamento dei corsi costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo Prefettizio, al termine del quale verrà rilasciata una certificazione di Qualifica.
Il Decreto Ministeriale prevede anche quali siano i compiti del personale addetto ai servizi di sicurezza
- presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico
- verifica del possesso del titolo di accesso (età minima se prevista, controllo documenti ecc.)
- controllo sommario visivo delle persone volto a verificare eventuali introduzione di sostanze illecite, oggetti o altro materiale pericoloso per la pubblica incolumità o salute delle persone con obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia.
- attività generica di osservazione per verifica rispetto disposizioni, prescrizioni, regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti assunzione di pubbliche funzioni, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone con immediata comunicazione alle forze di polizia;
- non può portare armi od altri oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coercizione fisica
- deve esser munito di idoneo documento di identità e tener esposto un tesserino di riconoscimento.
Il personale che già svolge i servizi di controllo di attività di intrattenimento e spettacolo, può continuare ad espletare tale attività ma, nel contempo iscriversi al corso di formazione obbligatorio entro il 31/12/2010.
Qualora risulti che il personale svolga servizi di sicurezza senza i requisiti prescritti del Decreto, in caso di accertamenti, gli stessi sono passibili di sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 Euro. Stessa sanzione viene imposta a chi impiega soggetti non iscritti all’albo Prefettizio od omette la preventiva comunicazione al Prefetto.
La Fipe Confcommercio Catania, a tutela dei propri iscritti, sta organizzando i corsi suindicati, a tal proposito si allega scheda di prenotazione comprensiva di rilevazione fabbisogno formativo dell’azienda e disponibilità presso la propria azienda di stages formativo del personale.
Per maggiori informazioni contattare la Fipe al n. 095 7310705 (Anna Taccia) o inviare fax al n. 095/356211 o via e-mail a fipe@confcommercio.ct.it
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